Si condivide on line il testo integrale dell’ordinanza del 18.05.2022, depositata in data 20.06.2022, emessa dal Collegio del Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso la già pubblicata ordinanza di inammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo intentato nei confronti della Compagnia che lo Studio ha avuto l’onore di rappresentare in entrambi i gradi di giudizio, in tema di garanzia infortuni, e di determinazione della misura dell’indennizzo eventualmente spettante alla luce del contratto di Polizza Infortuni invocato in giudizio.
Nel motivare la non ammissibilità del mezzo di impugnazione, il Collegio del Tribunale partenopeo ha così argomentato:
– i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento sono tassativi e non è, quindi, consentito alle parti l’utilizzo, in via analogica, degli strumenti impugnatori diversi da quelli espressamente previsti;
– l’articolo 696bis c.p.c. dispone, quanto a modalità procedurali, il richiamo, tra l’altro, al comma 3 dell’art 696 c.p.c., che a sua volta richiama l’art 695 c.p.c.: detta ultima disposizione prevede che l’ordinanza di ammissione o meno dell’accertamento tecnico preventivo non sia impugnabile;
– l’ordinamento non contempla, quindi, la possibilità di gravame avverso tale ordinanza in ipotesi di istanza proposta ex art 696 bis c.p.c.;
– a fronte dei precedenti giurisprudenziali richiamati dal reclamante, è necessario darsi continuità al consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza maggioritaria di merito (cfr. Tribunale Reggio Emilia Sez. II, Ord., 20-02-2020, ord. Tribunale S. Maria Capua Vetere del 15.6.2020, ed altre), ed anche da questo Tribunale, la quale, in numerose pronunce, ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso le ordinanze di diniego delle richieste di accertamento tecnico preventivo, avanzate ex art 696 bis c.p.c.;
– nella fattispecie deve essere evidenziato che la domanda proposta dal ricorrente … è relativa ad un accertamento tecnico preventivo, proposto ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., senza che sia stato addotto alcun motivo di urgenza, e non già ad un ricorso per ATP ex art. 696 c.p.c.
– alla luce delle considerazioni che precedono e ritenuto che la domanda del reclamante riguardi una consulenza tecnica preventiva ex articolo 696 bis c.p.c. ai fini della composizione della lite, il presente reclamo deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di tutte le ulteriori argomentazioni difensive di rito e di merito sollevate;
– in ordine alle spese del reclamo, tenuto conto della controvertibilità delle questioni affrontate e del contrario precedente, richiamato dalla parte reclamante, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
Sulla scorta di quanto innanzi, il Collegio, accertato che i punti controversi tra le parti non sono limitati a mere quantificazioni dell’obbligo risarcitorio, ha rigettato il reclamo proposto.
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