Azione di indennizzo diretto – Congruità dell’offerta – Omessa indicazione dell’ammontare del danno preteso – Inattendibilità del testimone per omessa indicazione nella lettera di costituzione in mora

Si condivide on line una sentenza pubblicata in data 19.01.2021 dal Giudice di Pace di Nola, a conclusione di un giudizio avente ad oggetto la responsabilità civile da circolazione stradale, in cui lo Studio ha avuto l’onore di rappresentare la Compagnia di Assicurazione, che suggerisce un’attenta analisi dei motivi sottesi al rigetto della domanda.

Dalla lettura delle motivazioni particolarmente argomentate, rese dal Giudice di Pace di Nola, si rileva come l’attore, formulando domanda di indennizzo diretto, assumeva che in seguito alla richiesta risarcitoria, la propria Compagnia disponeva la perizia tecnica sulla vettura ed in seguito inviava offerta risarcitoria del danno per € 800,00 di cui € 200,00 per consulenza stragiudiziale.

Assumeva che, essendo il danno di gran lunga maggiore, tratteneva la somma offerta come acconto sul maggior danno subito e, non ottenendolo, adiva l’A.G. per la presunta differenza la cui quantificazione riservava a mezzo ctu tecnica.

Seppure ritualmente citato il convenuto responsabile civile restava contumace nel giudizio, mentre si costituiva la convenuta Compagnia che contestava la domanda avendoassolto al proprio onere di legge, formulando ed inviando l’offerta risarcitoria ritenuta congrua e, comunque, contestando la domanda nel merito, concludendo per il suo rigettocon vittoria di spese di lite.

Nel merito della domanda, il Giudice ha osservato che l’attore né nella lettera di costituzione in mora, né nell’atto di citazione abbia indicato l’ammontare del danno, riservandone la quantificazione ad una consulenza tecnica di ufficio che, senza dubbio, denota come la formulata richiesta risarcitoria, priva di una quantificazione del danno lamentato, non giustificava, sotto il profilo di condanna alle spese di lite, la Compagnia assicuratrice, che, in ossequio alle disposizioni di legge, aveva offerto e liquidato al proprio assicurato danneggiato la somma, ritenuta congrua con il danno subito.

In sostanza, l’attore aveva lasciato alla convenuta di valutare il danno nel momento in cui nulla aveva indicato in merito e, quindi, nel momento in cui la Compagnia ha periziato il veicolo e liquidato il danno nella misura ritenuta congrua, ha osservato appieno il proprio obbligo non incorrendo in alcun inadempimento contrattuale, derivante dall’azione di indennizzo diretto intentata.

Neppure in citazione l’attore ha quantificato il danno e quindi, agendo per una differenza inesistente e non quantificata, limitandosi solo a depositare in giudizio un preventivo senza data e neppure riferibile al sinistro oggetto di giudizio, che poteva riguardare anche un danno di altra natura ed evento, restando la domanda disattesa, avendo la convenuta Compagnia proceduto all’offerta risarcitoria a seguito di perizia come suo onere a fronte della cui quantificazione, nulla aveva documentato per un diverso e maggior danno per il quale chiedeva una differenza che neppure quantificava.

La teste escussa, inoltre, è stata ritenuta inattendibile nella sua deposizione atteso che della sua presenza non vi è alcuna identificazione né nella lettera di costituzione in mora, né nell’atto di citazione e neppure rilevata dagli agenti di polizia municipale intervenuti sul posto alle ore 18,50 ovvero dopo circa 20 minuti e comunque di irrilevante utilità essendo documentale l’avvenuto sinistro.

La domanda è stata, pertanto, respinta per le addotte motivazioni, con compensazione delle spese di lite stante la parvità della materia del contendere.

In conclusione, la domanda è stata necessariamente rigettata, non sussistendo alcun inadempimento contrattuale da parte della convenuta Compagnia, vocata in ius secondo la norma di cui all’art. 149 Cod. Ass., con conseguente dichiarazione di congruità dell’avvenuto pagamento in assenza di una diversa quantificazione in via stragiudiziale ed in corso di causa, attesa la mancata stima del danno da parte dell’istante.

La parte attrice, in altri termini, non ha fornito prova del preteso maggior avere, demandando erroneamente la fondatezza della sua domanda alla quantificazione di un C.T.U.

 

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