Si condivide on line il testo integrale dell’ordinanza del 28.03.2022, resa dal Tribunale di Napoli a definizione del giudizio per accertamento tecnico preventivo, in cui lo Studio ha avuto l’onore di rappresentare la Compagnia di Assicurazione, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., intentato per la determinazione – anche sulla scorta delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2021 – della natura e dell’entità del danno subito a causa dell’infortunio occorso al ricorrente, nonché per la determinazione della misura dell’indennizzo eventualmente spettante alla luce del contratto di Polizza Infortuni invocato in giudizio.
All’esito della riserva assunta all’udienza di prima comparizione e sulla scorta delle difese della Compagnia resistente, il Magistrato ha motivato l’inammissibilità dello strumento di istruzione preventiva a mezzo delle seguenti considerazioni:
- l’oggetto della consulenza tecnica preventiva … dev’essere identificato esclusivamente nella quantificazione di un danno risarcibile; non può essere disposto un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. ove le ragioni di contrasto tra le parti non attengano a profili tecnici ma originino da diversità di posizioni su questioni strettamente giuridiche, in quanto compito del consulente tecnico è di percepire, verificare, descrivere e talora valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, mentre è rimesso solo al giudice decidere di questioni di diritto, individuando la rilevanza delle questioni controverse;
- per azionare l’istituto in esame, il rapporto tra le parti deve avere come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica;
- … la consulenza non può essere ammessa quando il giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l’accertamento tecnico non verrà disposto;
- è necessario che vi sia tra le parti un unico punto di disaccordo, superato il quale, appare probabile ritenere che esse si concilieranno, non residuando – secondo una valutazione che deve essere compiuta con criterio ex ante e in concreto – alcun altro profilo di contestazione (Trib. Milano 23.01.2007, il quale, nella fattispecie sottoposta al suo esame, ha ritenuto di rigettare il ricorso proprio in applicazione di tale principio);
- considerato che parte resistente ha eccepito che nessun obbligo di indennizzo graverebbe sulla Compagnia, posto che non sussisterebbero, nel caso de quo, i presupposti per l’attivazione della polizza;
- considerato che in base alla documentazione rimessa dallo stesso beneficiario e alle risultanze rese dal medico legale della compagnia, l’evento non avrebbe comportato postumi invalidanti superiori alla percentuale del 3% secondo le tabelle INAIL, ragion per cui alcun ulteriore indennizzo potrà essere riconosciuto all’attore, avendo la Compagnia già provveduto alla liquidazione delle corrette somme previste in polizza;
- considerato che la resistente ha anche contestato il fatto storico, peraltro deducendo che il ricorrente, nella sua prima denuncia all’agenzia, avrebbe sostenuto che, a causare il lamentato infortunio, sarebbe stato un incidente stradale e non una caduta al suolo.
Sulla scorta di quanto innanzi e all’esito di un’ampia ordinanza motivata, il Tribunale di Napoli, dopo aver accertato che i punti controversi tra le parti non erano limitati a mere quantificazioni dell’obbligo risarcitorio, ma investivano l’an debeatur della pretesa creditoria, ha dichiarato inammissibile il ricorso per a.t.p.
Pertanto, il Tribunale di Napoli, aderendo all’ormai consolidato orientamento dei giudici di merito nazionali, ha ritenuto inammissibile il ricorso laddove le questioni da sottoporre al CTU non appaiano suscettibili di mero accertamento, ma si presentino complesse e non destinate alla conciliazione.
Tanto, perché la Compagnia resistente aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva per inoperatività della garanzia invocata, stante la non indennizzabilità del sinistro ai sensi e per gli effetti delle C.G.A.; difatti, la garanzia all’indennizzo extra franchigia veniva prestata per i soli casi in cui l’invalidità permanente residuante fosse superiore al 3% secondo le tabelle INAIL. Nella prospettazione della resistente, in base alla documentazione rimessa dallo stesso beneficiario e alle risultanze rese dal medico legale della Compagnia, l’evento non avrebbe comportato postumi invalidanti superiori alla percentuale del 3% secondo le tabelle INAIL, ragion per cui alcun ulteriore indennizzo poteva essere riconosciuto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è seguita la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Compagnia resistente, secondo le regole della soccombenza.
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