Veicolo venduto – mancata prova del danno al patrimonio dell’alienante – rigetto della domanda

Si condivide on line una sentenza pubblicata in data 12.04.2021 dal Giudice di Pace di Marano, a conclusione di un giudizio avente ad oggetto la responsabilità civile da circolazione stradale, in cui lo Studio ha avuto l’onore di rappresentare la Compagnia di Assicurazione, che suggerisce un’attenta analisi dei motivi sottesi al rigetto della domanda.

Dalla lettura delle motivazioni particolarmente argomentate, rese dal Giudice di Pace di Marano, si rileva come la domanda sia stata rigettata, in quanto, in ordine alla richiesta danni per un veicolo successivamente alienato a terzi, la parte attrice non aveva fornito alcuna prova in merito al pregiudizio al proprio patrimonio, né di aver sostenuto spese per la riparazione, né di aver riscosso un prezzo inferiore a quello di mercato dell’usato a causa dell’incidente e, dunque, a condizioni particolarmente sfavorevoli a causa del sinistro.

Al rigetto della domanda è seguita la condanna al pagamento delle spese di liti in favore della Compagnia di Assicurazioni, per complessivi € 2.500,00, oltre € 70,00 per spese, rimborso forfettario, IVA e CPA.

Si riportano, qui di seguito, i passaggi salienti della sentenza, il ragionamento del Giudice, unitamente ai precedenti giurisprudenziali richiamati:

Risulta pacifico dalla giurisprudenza della suprema Corte (cfr. Cass 3005 del 1990) che la richiesta di risarcimento dei danni subiti da un veicolo a seguito di un incidente stradale può essere legittimamente proposta anche da un terzo e cioè da un soggetto diverso dal reale proprietario del mezzo.

Infatti, in tema di risarcimento del danno derivato dalla circolazione stradale, il detentore di un autoveicolo intestato ad un terzo ha legittimazione a pretendere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo, ancorché non ne sia proprietario, ma deve dimostrare che tali danni abbiano inciso nella propria sfera patrimoniale.

E difatti … l’applicazione di tale principio a i singoli casi concreti impone al giudice del merito di accertare se l’attore abbia rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, nonché l’incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiede il ristoro… (cfr. Cass. n. 4003/2006).

A questo fine non è sufficiente la prova dell’esistenza di un titolo che obblighi il detentore a tenere indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l’obbligazione è stata adempiuta, sicché il proprietario non possa pretendere d’essere ancora risarcito dal terzo danneggiato (cfr. Cass. n. 4003/2006).

Invero, si richiama sul punto il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale: “In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere. E’ dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell’autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell’art. 1140 c.c.” (cfr. Cass. 23.02.2006 n. 4003; 20.08.2003 n. 12215).

Ed ancora “il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall’altro, che l’obbligazione scaturente da quel titolo sia stata adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante” (cfr. Cass 26.12.2009 n. 22602).

Infatti “nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non è necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l’esistenza di quest’ultimo titolo, bastando la prova del danno, in quanto l’ingiustizia di questo non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato, né all’esistenza di un diritto comunque tutelato erga omnes” (cfr.Cass. n. 12215/2003).

Così, seppure è vero che è principio pacifico nella giurisprudenza della S.C. che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e dal danneggiamento di questa possa risentire un pregiudizio del suo patrimonio, ciò però non basta, perché occorre anche che il soggetto non proprietario, che si trovi nella detenzione o nel possesso del bene danneggiato, fornisca la prova del titolo che lo obblighi a tenere indenne  il proprietario del veicolo ovvero fornisca la prova che in base a quel titolo l’obbligazione risarcitoria è stata adempiuta, sicché il proprietario non possa pretendere di essere ancora risarcito, come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato l’importo necessario per la riparazione del veicolo (cfr. Cass n. 3005 del 2009; Cass. n. 15458 del 2011).

Cosicché va affermato che legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo.

In tal caso, però, è necessario dare la prova di aver sostenuto l’onere della riparazione o, comunque, di essere titolare di una situazione di possesso giuridicamente rilevante.

Nel caso in esame detta prova non è stata affatto fornita.

  • dalla relazione peritale risulta che il veicolo attoreo è stato alienato a terzi;
  • alcuna documentazione fiscale relativa alla riparazione del veicolo è stata depositata in atti;
  • il veicolo è stato alienato mediante regolare atto di vendita, ma non è dato desumere se sia stato riparato o meno dopo il dedotto sinistro per cui è causa.

Ne consegue che, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova in ordine al pregiudizio che l’evento dannoso ha portato al suo patrimonio né prova di aver sostenuto spese per la riparazione, o di aver riscosso un prezzo inferiore a quello di mercato dell’usato a causa dell’incidente e, dunque, a condizioni particolarmente sfavorevoli a causa del sinistro.

Né risulta che l’attore abbia assunto nei confronti dell’acquirente l’obbligo di eseguire le riparazioni, né altre voci di danno.

Invero avendo la parte attrice rivenduto il veicolo a terzi, il suo interesse al risarcimento dei danni risulta soggettivamente circoscritto al periodo di tempo in cui è rimasto proprietario, mentre vi è un altro soggetto, l’acquirente, che oggi potrebbe essere in ipotesi legittimato a richiedere il risarcimento del medesimo danno (cfr. Cass. Ord. n. 21256 del 14.10.2011).

In conclusione la domanda è stata necessariamente rigettata, in quanto dagli atti del giudizio è risultato che l’attore ha rivenduto il veicolo dopo il sinistro, non ha eseguito le riparazioni, non ha dimostrato di aver dovuto vendere la vettura a condizioni particolarmente sfavorevoli a causa del sinistro, né di aver assunto nei confronti dell’acquirente l’obbligo di eseguire le riparazioni. La parte attrice, in altri termini, non ha fornito prova, mancando ogni elemento utile e necessario affinché si possa ritenere con certezza che il fatto illecito del terzo sia stato incidente nella sua sfera patrimoniale, né ha fornito prova di un titolo in base al quale l’obbligazione risarcitoria era stata adempiuta, sicché il proprietario, in ipotesi, non possa pretendere di essere ancora risarcito del medesimo danno.

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